La sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria di specie corrispondente è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate in quanto la presunzione di inadempimento, ostativa in forza dell'art. 58, comma 2, l. 24 novembre 1981, n. 689 si riferisce soltanto alle pene sostitutive accompagnate da presccrizioni (ovverosia la semidetenzione e la libertà controllata) enon, invece, alla pena pecuniaria, la quale non prevede alcuna particolare prescrizione.
Sanzioni sostitutive
PALMA, Alessandra
2010
Abstract
La sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria di specie corrispondente è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate in quanto la presunzione di inadempimento, ostativa in forza dell'art. 58, comma 2, l. 24 novembre 1981, n. 689 si riferisce soltanto alle pene sostitutive accompagnate da presccrizioni (ovverosia la semidetenzione e la libertà controllata) enon, invece, alla pena pecuniaria, la quale non prevede alcuna particolare prescrizione.File in questo prodotto:
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