NON SUSSISTE L'AGGRAVANTE DELLA DESTREZZA DI CUI ALL'ART. 625, N. 4 C.P., NEL CASO IN CUI LA PERSONA OFFESA SI ALLONTANI DAI LOCALI DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE NEL QUALE SI CONSUMA IL FURTO DEL DIPENDENTE. LA REGISTRAZIONE DELLA CONDOTTA DELL'IMPUTATO MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI UNA TELECAMERA RIVOLTA VERSO LA CASSA RILEVA AI FINI DELLA SUCCESSIVA INDIVIDUAZIONE E PUNIZIONE DEL COLPEVOLE, MA NON AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DI UNA SUA PARTICOLARE ABILITA' ELUSIVA NEL MOMENTO DELLA SOTTRAZIONE E DELL'IMPOSSESSAMENTO.
FURTO
CASELLATO, Marco
2010
Abstract
NON SUSSISTE L'AGGRAVANTE DELLA DESTREZZA DI CUI ALL'ART. 625, N. 4 C.P., NEL CASO IN CUI LA PERSONA OFFESA SI ALLONTANI DAI LOCALI DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE NEL QUALE SI CONSUMA IL FURTO DEL DIPENDENTE. LA REGISTRAZIONE DELLA CONDOTTA DELL'IMPUTATO MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI UNA TELECAMERA RIVOLTA VERSO LA CASSA RILEVA AI FINI DELLA SUCCESSIVA INDIVIDUAZIONE E PUNIZIONE DEL COLPEVOLE, MA NON AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DI UNA SUA PARTICOLARE ABILITA' ELUSIVA NEL MOMENTO DELLA SOTTRAZIONE E DELL'IMPOSSESSAMENTO.File in questo prodotto:
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