L'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 8 d.l. 152 del 1991 (c.d. "dissociazione attuosa") non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze ex art. 69 c.p. Laddove, peraltro, con detta circostanza concorrano altre circostanze eterogenee che devono essere sottoposte al giudizio ex art. 69 c.p., la pena deve essere determinata procedendo dapprima al bilanciamento tra le circostanze eterogenee e, successivamente, applicando la riduzione per l'attenuante speciale.

Circostanze del reato

PALMA, Alessandra
2010

Abstract

L'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 8 d.l. 152 del 1991 (c.d. "dissociazione attuosa") non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze ex art. 69 c.p. Laddove, peraltro, con detta circostanza concorrano altre circostanze eterogenee che devono essere sottoposte al giudizio ex art. 69 c.p., la pena deve essere determinata procedendo dapprima al bilanciamento tra le circostanze eterogenee e, successivamente, applicando la riduzione per l'attenuante speciale.
2010
Circostanza della dissociazione attuosa; concorso di circostanze; giudizio di bilanciamento
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