Il 2009 ha segnato un passo decisivo verso una più compiuta riforma delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica (successivamente solo servizi pubblici locali). Con l’entrata in vigore dell’art. 23-bis della legge n. 133/2008, e l’art. 15 del Dl “Ronchi”, il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica può avvenire attraverso l’utilizzo di due diverse modalità procedurali: 1) una procedura cosiddetta “ordinaria” (comma 2), consistente nel ricorso alla gara pubblica, anche per la scelta del socio privato che dovrà essere operativo (attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio) e con non meno del 40% di partecipazione; 2) una procedura di conferimento “eccezionale” (comma 3), in quanto derogatoria rispetto a quella ordinaria di cui al comma 2 dell’art. 23-bis. La procedura ordinaria obbliga l’ente locale a conferire la gestione dei servizi pubblici locali a favore di imprenditori o di società “in qualunque forma costituite” purché individuate mediante procedure competitive a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato della Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici. In tale procedura rientra anche l’ipotesi di società mista pubblica-privata a condizione che la scelta del socio avvenga a mezzo procedure competitive a evidenza pubblica e a quest’ultimo siano attribuiti specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, con una quota non inferiore al 40% del capitale sociale della società stessa. La procedura “eccezionale” prevista dal comma 3 dell’art. 23-bis, viceversa, dispone la possibilità di affidamento “diretto” qualora “a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento” non sia possibile un efficace e utile ricorso al mercato.
Servizi pubblici: il regolamento completa la riforma
BRACCI, Enrico;D'ARIES, CIRO
2010
Abstract
Il 2009 ha segnato un passo decisivo verso una più compiuta riforma delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica (successivamente solo servizi pubblici locali). Con l’entrata in vigore dell’art. 23-bis della legge n. 133/2008, e l’art. 15 del Dl “Ronchi”, il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica può avvenire attraverso l’utilizzo di due diverse modalità procedurali: 1) una procedura cosiddetta “ordinaria” (comma 2), consistente nel ricorso alla gara pubblica, anche per la scelta del socio privato che dovrà essere operativo (attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio) e con non meno del 40% di partecipazione; 2) una procedura di conferimento “eccezionale” (comma 3), in quanto derogatoria rispetto a quella ordinaria di cui al comma 2 dell’art. 23-bis. La procedura ordinaria obbliga l’ente locale a conferire la gestione dei servizi pubblici locali a favore di imprenditori o di società “in qualunque forma costituite” purché individuate mediante procedure competitive a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato della Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici. In tale procedura rientra anche l’ipotesi di società mista pubblica-privata a condizione che la scelta del socio avvenga a mezzo procedure competitive a evidenza pubblica e a quest’ultimo siano attribuiti specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, con una quota non inferiore al 40% del capitale sociale della società stessa. La procedura “eccezionale” prevista dal comma 3 dell’art. 23-bis, viceversa, dispone la possibilità di affidamento “diretto” qualora “a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento” non sia possibile un efficace e utile ricorso al mercato.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.