Affinché una civile abitazione possa essere considerata “prima casa”, e quindi beneficiare della disciplina fiscale a questa riconosciuta, è sufficiente che essa sia destinata a residenza della famiglia unitariamente considerata, senza che necessariamente uno dei coniugi (in regime di comunione legale) abbia la residenza nel comune in cui l’immobile stesso è localizzato.

Abitazione principale e requisito di residenza a confronto nella disciplina tributaria di agevolazione del nucleo familiare

GREGGI, Marco
2010

Abstract

Affinché una civile abitazione possa essere considerata “prima casa”, e quindi beneficiare della disciplina fiscale a questa riconosciuta, è sufficiente che essa sia destinata a residenza della famiglia unitariamente considerata, senza che necessariamente uno dei coniugi (in regime di comunione legale) abbia la residenza nel comune in cui l’immobile stesso è localizzato.
2010
famiglia; abitazione principale; obbligo di dimora; prima casa; diritto tributario
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