In forza del primato riconosciuto al diritto dell'Unione nei rapporti con il diritto interno agli Stati membri accade che un principio quale quello dell’intangibilità del giudicato nazionale debba arretrare di fronte all’esigenza di effettività della tutela giurisdizionale delle posizioni garantite a livello europeo, anche per quanto riguarda la materia tributaria. Sebbene sia da riconoscersi un’autonomia procedurale degli Stati membri in merito alle modalità di attuazione del principio dell’autorità di cosa giudicata, il diritto dell'Unione osta ad un’interpretazione dello stesso nel senso di una sua «ultrattività», tale, cioè, per cui il giudicato esterno può essere utilmente invocato anche se formatosi in relazione ad un periodo diverso da quello oggetto del giudizio, allorché l’accertamento consacrato nel giudicato incide su elementi rilevanti per più periodi. Una siffatta interpretazione, infatti, rischierebbe di compromettere la lotta all’abuso del diritto impedendo al giudice nazionale di prendere in considerazione le norme dell'UE in materia di pratiche abusive legate all’iva. Conseguentemente, in ipotesi di contrasto tra una norma interna che sancisca il principio del giudicato e il diritto dell'Unione, il giudice tributario nazionale si troverà di fronte all’obbligo di disapplicare la norma interna incompatibile, dovendo l’esigenza della certezza del diritto cedere il passo al principio dell’effettività del diritto di matrice europea.

Primato del diritto comunitario e principi interni: «no» della Corte di giustizia al giudicato esterno in ipotesi di pratiche abusive in materia di IVA.

SALVI, Laura
2010

Abstract

In forza del primato riconosciuto al diritto dell'Unione nei rapporti con il diritto interno agli Stati membri accade che un principio quale quello dell’intangibilità del giudicato nazionale debba arretrare di fronte all’esigenza di effettività della tutela giurisdizionale delle posizioni garantite a livello europeo, anche per quanto riguarda la materia tributaria. Sebbene sia da riconoscersi un’autonomia procedurale degli Stati membri in merito alle modalità di attuazione del principio dell’autorità di cosa giudicata, il diritto dell'Unione osta ad un’interpretazione dello stesso nel senso di una sua «ultrattività», tale, cioè, per cui il giudicato esterno può essere utilmente invocato anche se formatosi in relazione ad un periodo diverso da quello oggetto del giudizio, allorché l’accertamento consacrato nel giudicato incide su elementi rilevanti per più periodi. Una siffatta interpretazione, infatti, rischierebbe di compromettere la lotta all’abuso del diritto impedendo al giudice nazionale di prendere in considerazione le norme dell'UE in materia di pratiche abusive legate all’iva. Conseguentemente, in ipotesi di contrasto tra una norma interna che sancisca il principio del giudicato e il diritto dell'Unione, il giudice tributario nazionale si troverà di fronte all’obbligo di disapplicare la norma interna incompatibile, dovendo l’esigenza della certezza del diritto cedere il passo al principio dell’effettività del diritto di matrice europea.
2010
Cosa giudicata; art. 2909 c.c.; intangibilità; giudicato esterno; IVA; abuso del diritto; primato del diritto comunitario; certezza; tutela giurisdizionale; effettività.
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11392/1395756
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact