La nota prende spunto dalla recente giurisprudenza amministrativa in materia di poteri di ordinanza dei sindaci, poteri grandemente ampliati dalla recente riforma del Testo unico degli Enti locali (art. 54, d. lgs. 267/2000, come modificato dalla l. 125/2008), al fine di garantire, oltre all’incolumità in via d’urgenza, anche la “sicurezza urbana” in via anche ordinaria. La giurisprudenza commentata (Tar Lazio, sez. II, n. 12222 del 2008) conferma l’estrema problematicità di simile riforma rispetto alla riserva di legge che la Costituzione pone a tutela delle libertà costituzionali. I poteri “paranormativi” dei sindaci, infatti, si dimostrano in pratica senza effettivi limiti legislativi (data l’amplissima formulazione della norma in questione, a sua volta attuata da un decreto del Ministero dell’interno che non può garantire il rispetto della riserva di legge) e la loro sindacabilità giurisdizionale appare assai problematica. Assai insidioso si presenta il substrato teorico sotteso alla legittimazione di simili poteri, laddove la presunta legittimazione democratica dei sindaci (direttamente eletti) vorrebbe surrogare lo strumento di garanzia della riserva di legge, immaginandosi (anche da parte di certa dottrina costituzionalistica) che il sindaco possa direttamente operare bilanciamenti di beni costituzionali (la sicurezza dei cittadini con le singole libertà incise dalle ordinanze dei sindaci, come la libertà di circolazione o di iniziativa economica, ecc.) e che tale bilanciamento possa a sua volta essere adeguatamente sindacato dal giudice comune. Il che risulta smentito non solo dalla pronuncia in commento, ma anche dalla pregressa giurisprudenza formatasi sulle “vecchie” ordinanze contingibili e urgenti dei sindaci, come studi di settore hanno già dimostrato.
Le nuove ordinanze dei sindaci e la loro incostituzionalità
GUAZZAROTTI, Andrea
2009
Abstract
La nota prende spunto dalla recente giurisprudenza amministrativa in materia di poteri di ordinanza dei sindaci, poteri grandemente ampliati dalla recente riforma del Testo unico degli Enti locali (art. 54, d. lgs. 267/2000, come modificato dalla l. 125/2008), al fine di garantire, oltre all’incolumità in via d’urgenza, anche la “sicurezza urbana” in via anche ordinaria. La giurisprudenza commentata (Tar Lazio, sez. II, n. 12222 del 2008) conferma l’estrema problematicità di simile riforma rispetto alla riserva di legge che la Costituzione pone a tutela delle libertà costituzionali. I poteri “paranormativi” dei sindaci, infatti, si dimostrano in pratica senza effettivi limiti legislativi (data l’amplissima formulazione della norma in questione, a sua volta attuata da un decreto del Ministero dell’interno che non può garantire il rispetto della riserva di legge) e la loro sindacabilità giurisdizionale appare assai problematica. Assai insidioso si presenta il substrato teorico sotteso alla legittimazione di simili poteri, laddove la presunta legittimazione democratica dei sindaci (direttamente eletti) vorrebbe surrogare lo strumento di garanzia della riserva di legge, immaginandosi (anche da parte di certa dottrina costituzionalistica) che il sindaco possa direttamente operare bilanciamenti di beni costituzionali (la sicurezza dei cittadini con le singole libertà incise dalle ordinanze dei sindaci, come la libertà di circolazione o di iniziativa economica, ecc.) e che tale bilanciamento possa a sua volta essere adeguatamente sindacato dal giudice comune. Il che risulta smentito non solo dalla pronuncia in commento, ma anche dalla pregressa giurisprudenza formatasi sulle “vecchie” ordinanze contingibili e urgenti dei sindaci, come studi di settore hanno già dimostrato.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.