Partendo dall'analisi di una tra le primissime decisioni della Cassazione che si è interrogata sulla portata della riforma dell'art. 117, co. 1, Cost., l'articolo analizza la possibile interpretazione da dare alla nuova disposizione secondo cui "La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali". Nel presupposto della generale inconsapevolezza del legislatore autore della riforma, l'interpretazione privilegiata è quella letterale, per cui, sebbene gli obblighi comunitari opportunamente continuano ad avere una peculiare copertura costituzionale basata sull'art. 11 Cost., gli obblighi internazionali assumeranno la nuova veste di fonti interposte ai fini del sindacato di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge. Il rischio di vincolare il legislatore (e il Parlamento) anche al rispetto di vincoli internazionali cui è stata data esecuzione con semplici atti secondari (come regolamenti governativi o ministeriali) è scongiurabile dando una lettura sistematica alla disposizione in questione assieme con l'art. 80 Cost.: soltanto i vincoli cui è stata data esecuzione con legge o atto avente forza di legge possono legittimamente limitare la potestà legislativa del legislatore successivo. Vengono analizzati anche altri profili teorici, quali la possibilità del superamento del dualismo tra fonti interne e internazionali, nonché la natura del vincolo derivante dagli accordi internazionali siglati dalle Regioni, ex art. 117, co. 9, Cost.
Niente di nuovo sul fronte comunitario? La Cassazione in esplorazione del nuovo art. 117, co. 1, Cost.
GUAZZAROTTI, Andrea
2003
Abstract
Partendo dall'analisi di una tra le primissime decisioni della Cassazione che si è interrogata sulla portata della riforma dell'art. 117, co. 1, Cost., l'articolo analizza la possibile interpretazione da dare alla nuova disposizione secondo cui "La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali". Nel presupposto della generale inconsapevolezza del legislatore autore della riforma, l'interpretazione privilegiata è quella letterale, per cui, sebbene gli obblighi comunitari opportunamente continuano ad avere una peculiare copertura costituzionale basata sull'art. 11 Cost., gli obblighi internazionali assumeranno la nuova veste di fonti interposte ai fini del sindacato di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge. Il rischio di vincolare il legislatore (e il Parlamento) anche al rispetto di vincoli internazionali cui è stata data esecuzione con semplici atti secondari (come regolamenti governativi o ministeriali) è scongiurabile dando una lettura sistematica alla disposizione in questione assieme con l'art. 80 Cost.: soltanto i vincoli cui è stata data esecuzione con legge o atto avente forza di legge possono legittimamente limitare la potestà legislativa del legislatore successivo. Vengono analizzati anche altri profili teorici, quali la possibilità del superamento del dualismo tra fonti interne e internazionali, nonché la natura del vincolo derivante dagli accordi internazionali siglati dalle Regioni, ex art. 117, co. 9, Cost.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.