Si considera un aspetto dell'immunità che la domus assicurava, ossia il divieto di condurre forzatamente in giudizio chi si rifugiava al suo interno. La regola, relativamente alle cause civili, è stata esaminata con riferimento all'età postclassica e giustinianea. Testi principali: CTh. 1, 22, 1; C. 1, 12, 6, 1-2; D. 2, 4, 18 (Gai. 1 ad l. duod. tab.); D. 2, 4, 19 (Paul. 1 ad ed.); D. 2, 4, 20 (Gai. 1 ad l. duod. tab.); D. 2, 4, 21 (Paul. 1 ad ed.); D. 50, 17, 103 (Paul. 1 ad ed.); Nov. Iust. App. IV, 1.
De domo sua nemo extrahi debet. L'epoca tarda
DESANTI, Lucetta
2005
Abstract
Si considera un aspetto dell'immunità che la domus assicurava, ossia il divieto di condurre forzatamente in giudizio chi si rifugiava al suo interno. La regola, relativamente alle cause civili, è stata esaminata con riferimento all'età postclassica e giustinianea. Testi principali: CTh. 1, 22, 1; C. 1, 12, 6, 1-2; D. 2, 4, 18 (Gai. 1 ad l. duod. tab.); D. 2, 4, 19 (Paul. 1 ad ed.); D. 2, 4, 20 (Gai. 1 ad l. duod. tab.); D. 2, 4, 21 (Paul. 1 ad ed.); D. 50, 17, 103 (Paul. 1 ad ed.); Nov. Iust. App. IV, 1.File in questo prodotto:
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