Si considera un aspetto dell'immunità che la domus assicurava, ossia il divieto di condurre forzatamente in giudizio chi si rifugiava al suo interno. La regola, relativa alle cause civili, è stata esaminata con riferimento all'età preclassica e classica. Testi principali: Cic. dom. 41, 109; D. 2, 4, 18 (Gai. 1 ad l. duod. tab.); D. 2, 4, 19 (Paul. 1 ad ed.); D. 2, 4, 20 (Gai. 1 ad l. duod. tab.); D. 2, 4, 21 (Paul. 1 ad ed.); D. 39, 2, 4, 5 (Ulp. 1 ad ed.); D. 47, 10, 23 (Paul. 4 ad ed.).
De domo sua nemo extrahi debet
DESANTI, Lucetta
2004
Abstract
Si considera un aspetto dell'immunità che la domus assicurava, ossia il divieto di condurre forzatamente in giudizio chi si rifugiava al suo interno. La regola, relativa alle cause civili, è stata esaminata con riferimento all'età preclassica e classica. Testi principali: Cic. dom. 41, 109; D. 2, 4, 18 (Gai. 1 ad l. duod. tab.); D. 2, 4, 19 (Paul. 1 ad ed.); D. 2, 4, 20 (Gai. 1 ad l. duod. tab.); D. 2, 4, 21 (Paul. 1 ad ed.); D. 39, 2, 4, 5 (Ulp. 1 ad ed.); D. 47, 10, 23 (Paul. 4 ad ed.).File in questo prodotto:
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