L'A. incentra il proprio commento sulla prima delle sentenze annotate, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tutte le norme, contenute nelle recenti leggi elettorali, che prevedevano, in diverse forme, una riserva di quote per le donne nelle liste dei candidati. La Corte Costituzionale è stata chiamata in primo luogo a pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 5 comma 2, ultimo periodo, l. 81/1993 (elezioni comunali e provinciali); tale norma prevede che nelle liste dei candidati nessuno dei due candidati può essere di norma rappresentato in misura superiore ai due terzi. L'A. ritiene convincenti le argomentazioni addotte dalla Consulta a sostegno dell'illegittimità di questa norma. Esprime adesione anche per quanto riguarda l'ampio uso della dichiarazione di incostituzionalità in via conseguenziale che ha riguardato numerose altre norme sulla stessa materia
Elettorato attivo e passivo (e applicazione estesa dell'illegittimità conseguenziale)
BRUNELLI, Giuditta
1995
Abstract
L'A. incentra il proprio commento sulla prima delle sentenze annotate, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tutte le norme, contenute nelle recenti leggi elettorali, che prevedevano, in diverse forme, una riserva di quote per le donne nelle liste dei candidati. La Corte Costituzionale è stata chiamata in primo luogo a pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 5 comma 2, ultimo periodo, l. 81/1993 (elezioni comunali e provinciali); tale norma prevede che nelle liste dei candidati nessuno dei due candidati può essere di norma rappresentato in misura superiore ai due terzi. L'A. ritiene convincenti le argomentazioni addotte dalla Consulta a sostegno dell'illegittimità di questa norma. Esprime adesione anche per quanto riguarda l'ampio uso della dichiarazione di incostituzionalità in via conseguenziale che ha riguardato numerose altre norme sulla stessa materiaI documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.