Art. 18 - SOMMARIO: 1. L’origine comunitaria della disciplina contenuta nel d.lg. 508 del 1992 e le ripercussioni provocate dall’entrata in vigore del Regolamento CE 1774/2002. — 2. L’individuazione dell’ambito applicativo del d.lg. 508 del 1992 e la nozione di “rifiuto di origine animale”. 3. Rapporti tra la disciplina contenuta nel d.lg. 508 del 1992 e quella contenuta nel d.lg. 22 del 1997. — 4. La raccolta e trasformazione abusive di materiali ad alto rischio (art. 18, comma 1). — 5. La raccolta ed il trattamento abusive di materiali a basso rischio (art. 18, comma 2) — 6. La raccolta e il trasporto di materiali a basso ed alto rischio in violazione delle prescrizioni tecniche (art. 18, comma 3). — 7. La trasformazione di materiali a basso e ad altro rischio in violazione delle prescrizioni tecniche (art. 18, comma 4). Art. 19 - SOMMARIO: 1. L’abusiva attività di trasformazione di rifiuti di origine animali da parte di impianti per la trasformazione di materiali ad alto rischio già esistenti alla data di entrata in vigore del d.lg. 508 del 1992 (art. 19, comma 1). — 2. L’abusiva attività di trasformazione di rifiuti di origine animali da parte di impianti per la trasformazione di materiali a basso rischio e degli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici, tecnici o di alimenti per animali familiari già esistenti alla data di entrata in vigore del d.lg. 508 del 1992 (art. 19, comma 2). — 3. La violazione delle prescrizioni tecniche indicate nell’art. 18, commi 3 e 4 (art. 19, comma 3).
Commento agli artt. 18 e 19 d.lg. 508 del 1992
BERNASCONI, Costanza
2005
Abstract
Art. 18 - SOMMARIO: 1. L’origine comunitaria della disciplina contenuta nel d.lg. 508 del 1992 e le ripercussioni provocate dall’entrata in vigore del Regolamento CE 1774/2002. — 2. L’individuazione dell’ambito applicativo del d.lg. 508 del 1992 e la nozione di “rifiuto di origine animale”. 3. Rapporti tra la disciplina contenuta nel d.lg. 508 del 1992 e quella contenuta nel d.lg. 22 del 1997. — 4. La raccolta e trasformazione abusive di materiali ad alto rischio (art. 18, comma 1). — 5. La raccolta ed il trattamento abusive di materiali a basso rischio (art. 18, comma 2) — 6. La raccolta e il trasporto di materiali a basso ed alto rischio in violazione delle prescrizioni tecniche (art. 18, comma 3). — 7. La trasformazione di materiali a basso e ad altro rischio in violazione delle prescrizioni tecniche (art. 18, comma 4). Art. 19 - SOMMARIO: 1. L’abusiva attività di trasformazione di rifiuti di origine animali da parte di impianti per la trasformazione di materiali ad alto rischio già esistenti alla data di entrata in vigore del d.lg. 508 del 1992 (art. 19, comma 1). — 2. L’abusiva attività di trasformazione di rifiuti di origine animali da parte di impianti per la trasformazione di materiali a basso rischio e degli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici, tecnici o di alimenti per animali familiari già esistenti alla data di entrata in vigore del d.lg. 508 del 1992 (art. 19, comma 2). — 3. La violazione delle prescrizioni tecniche indicate nell’art. 18, commi 3 e 4 (art. 19, comma 3).I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.