Il saggio, muovendo dal principio secondo il quale una mera intenzione di rubare risulta insufficiente al perfezionarsi del furto, si concentra sull’emblematico caso dell’infitiatio depositi, ossia del rifiuto di restituire il bene ricevuto in custodia. Riguardo a questo specifico tema, si tende ad evidenziare come il dibattito giurisprudenziale si sia caratterizzato per un mutamento di prospettiva. In un primo tempo, la relazione fra infitiatio depositi e furtum sembrerebbe affrontata dal punto di vista dell’interversio possessionis. La realizzazione del delitto ad opera del depositario infitians si legava alla circostanza che costui, detentore del bene custodito, se ne facesse illecitamente possessore ai danni del depositario. Infatti le differenti opinioni avanzate – inclini a negare la sufficienza dell’animus e ad esigere la rimozione del bene oppure a considerare irrilevante l’amotio rei, professate rispettivamente da Sabiniani e Proculiani – parrebbero attenere ai profili dell’acquisto e della perdita del possesso. Nella più matura riflessione di Paolo, invece, il caso investe il rapporto fra animus furandi e contrectatio. Alla sussistenza di un adeguato animus deve congiungersi un concreto atto, la rimozione o l’occultamento della res deposita, giacché entrambi gli elementi si considerano essenziali e necessariamente coesistenti.

Sola cogitatio furti faciendi non facit furem: il caso dell’infitiatio depositi

Lucetta Desanti
Primo
2025

Abstract

Il saggio, muovendo dal principio secondo il quale una mera intenzione di rubare risulta insufficiente al perfezionarsi del furto, si concentra sull’emblematico caso dell’infitiatio depositi, ossia del rifiuto di restituire il bene ricevuto in custodia. Riguardo a questo specifico tema, si tende ad evidenziare come il dibattito giurisprudenziale si sia caratterizzato per un mutamento di prospettiva. In un primo tempo, la relazione fra infitiatio depositi e furtum sembrerebbe affrontata dal punto di vista dell’interversio possessionis. La realizzazione del delitto ad opera del depositario infitians si legava alla circostanza che costui, detentore del bene custodito, se ne facesse illecitamente possessore ai danni del depositario. Infatti le differenti opinioni avanzate – inclini a negare la sufficienza dell’animus e ad esigere la rimozione del bene oppure a considerare irrilevante l’amotio rei, professate rispettivamente da Sabiniani e Proculiani – parrebbero attenere ai profili dell’acquisto e della perdita del possesso. Nella più matura riflessione di Paolo, invece, il caso investe il rapporto fra animus furandi e contrectatio. Alla sussistenza di un adeguato animus deve congiungersi un concreto atto, la rimozione o l’occultamento della res deposita, giacché entrambi gli elementi si considerano essenziali e necessariamente coesistenti.
2025
9788824328845
Furtum, infitiatio depositi, interversio possessionis
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