Il contributo indaga criticamente l’impiego della videoconferenza nella cooperazione giudiziaria in materia penale tra Stati membri dell’Unione europea, concentrandosi sulla distinzione tra videoconferenza “acquisitiva”, finalizzata all’assunzione della prova dichiarativa, e videoconferenza “partecipativa”, diretta a consentire la presenza dell’imputato al processo da remoto. Prendendo le mosse dalla causa C-325/24 (Bissilli), l’autore esamina i limiti applicativi della direttiva 2014/41/UE sull’ordine europeo di indagine e mette in evidenza i rischi derivanti dall’utilizzo dell’o.e.i. per scopi eccedenti l’acquisizione probatoria. L’analisi si sviluppa attraverso la ricostruzione delle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Firenze, delle ragioni del rifiuto all’esecuzione dell’euromandato opposte dall’autorità giudiziaria belga, della successiva riforma legislativa sui collegamenti audiovisivi intervenuta in Belgio e delle Conclusioni dell’Avvocato generale, fino alla decisione resa dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. In tale prospettiva, emerge il ruolo centrale del principio di legalità processuale nella delimitazione dell’uso transnazionale della videoconferenza. Lo scritto affronta poi la questione pregiudiziale formulata dalla Corte d’Appello di Venezia nella causa pendente C-499/25 (Strinotto), concernente il rapporto tra ordine europeo di indagine e mandato d’arresto europeo, e ne rileva gli elementi di continuità sistematica con il caso Bissilli, anche in relazione alla possibile incidenza della soluzione interpretativa offerta dalla C.G.UE sull’esito del nuovo rinvio. In chiave de iure condendo, vengono infine avanzate alcune proposte per l’introduzione di una disciplina europea espressa della videoconferenza partecipativa transnazionale, sulla scorta delle più recenti iniziative intraprese sul punto dalle istituzioni UE, con l’obiettivo di salvaguardare i diritti fondamentali della persona accusata.
I due volti della videoconferenza nella cooperazione giudiziaria tra Stati membri
Tronchin Niccolò
2026
Abstract
Il contributo indaga criticamente l’impiego della videoconferenza nella cooperazione giudiziaria in materia penale tra Stati membri dell’Unione europea, concentrandosi sulla distinzione tra videoconferenza “acquisitiva”, finalizzata all’assunzione della prova dichiarativa, e videoconferenza “partecipativa”, diretta a consentire la presenza dell’imputato al processo da remoto. Prendendo le mosse dalla causa C-325/24 (Bissilli), l’autore esamina i limiti applicativi della direttiva 2014/41/UE sull’ordine europeo di indagine e mette in evidenza i rischi derivanti dall’utilizzo dell’o.e.i. per scopi eccedenti l’acquisizione probatoria. L’analisi si sviluppa attraverso la ricostruzione delle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Firenze, delle ragioni del rifiuto all’esecuzione dell’euromandato opposte dall’autorità giudiziaria belga, della successiva riforma legislativa sui collegamenti audiovisivi intervenuta in Belgio e delle Conclusioni dell’Avvocato generale, fino alla decisione resa dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. In tale prospettiva, emerge il ruolo centrale del principio di legalità processuale nella delimitazione dell’uso transnazionale della videoconferenza. Lo scritto affronta poi la questione pregiudiziale formulata dalla Corte d’Appello di Venezia nella causa pendente C-499/25 (Strinotto), concernente il rapporto tra ordine europeo di indagine e mandato d’arresto europeo, e ne rileva gli elementi di continuità sistematica con il caso Bissilli, anche in relazione alla possibile incidenza della soluzione interpretativa offerta dalla C.G.UE sull’esito del nuovo rinvio. In chiave de iure condendo, vengono infine avanzate alcune proposte per l’introduzione di una disciplina europea espressa della videoconferenza partecipativa transnazionale, sulla scorta delle più recenti iniziative intraprese sul punto dalle istituzioni UE, con l’obiettivo di salvaguardare i diritti fondamentali della persona accusata.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


