Il numero dilagante dei liberi sospesi, a lungo ignorato, lascia oggi affiorare l’ennesimo nervo scoperto del sistema della giustizia penale. I lunghi tempi di attesa e le decine di migliaia di vite bloccate in una fase di passaggio impongono di guardare da diverse prospettive un fenomeno dalle dimensioni allarmanti. La riforma delle pene sostitutive si è prefissata di contenerlo tentando d’incentivare i condannati a pene brevi all’immediata immissione nel circuito esecutivo e di sgravare così i tribunali di sorveglianza dei giudizi sulla concessione di misure alternative “senza assaggio di carcere”. I rapporti tra le due forme di esecuzione esterna vanno tuttavia letti alla luce del differente materiale conoscitivo utilizzabile dal giudice del processo e dalla magistratura di sorveglianza. In quest’ottica si individuano argomenti volti a dimostrare che soltanto il giudizio sulla concessione di misure alternative dalla libertà possa integrare una sorta di modello bifasico. Il contributo si sofferma poi sui divieti di sospensione dell’ordine di esecuzione legati al titolo di reato e sollecita una riflessione sulla difficoltà di ravvisarne, specie dopo le riforme del 2018, una ratio convincente, sebbene la Corte costituzionale continui a giustificare, con argomenti sfuggenti, l’assetto complessivo delle preclusioni. L’analisi si concentra infine sulle riforme dell’estate 2024, che hanno cercato di riempire, con nuove ipotesi di detenzione domiciliare, i tempi necessari alla decisione del tribunale di sorveglianza sulle istanze del condannato. Se ne criticano gli approdi, specie con riguardo agli ultrasettantenni, per i quali la nuova soluzione sembra mostrare più difetti che pregi.
Il tempo perduto e il tempo ritrovato: questioni aperte in materia di sospensione dell’ordine di esecuzione
Stefania CarnevalePrimo
2025
Abstract
Il numero dilagante dei liberi sospesi, a lungo ignorato, lascia oggi affiorare l’ennesimo nervo scoperto del sistema della giustizia penale. I lunghi tempi di attesa e le decine di migliaia di vite bloccate in una fase di passaggio impongono di guardare da diverse prospettive un fenomeno dalle dimensioni allarmanti. La riforma delle pene sostitutive si è prefissata di contenerlo tentando d’incentivare i condannati a pene brevi all’immediata immissione nel circuito esecutivo e di sgravare così i tribunali di sorveglianza dei giudizi sulla concessione di misure alternative “senza assaggio di carcere”. I rapporti tra le due forme di esecuzione esterna vanno tuttavia letti alla luce del differente materiale conoscitivo utilizzabile dal giudice del processo e dalla magistratura di sorveglianza. In quest’ottica si individuano argomenti volti a dimostrare che soltanto il giudizio sulla concessione di misure alternative dalla libertà possa integrare una sorta di modello bifasico. Il contributo si sofferma poi sui divieti di sospensione dell’ordine di esecuzione legati al titolo di reato e sollecita una riflessione sulla difficoltà di ravvisarne, specie dopo le riforme del 2018, una ratio convincente, sebbene la Corte costituzionale continui a giustificare, con argomenti sfuggenti, l’assetto complessivo delle preclusioni. L’analisi si concentra infine sulle riforme dell’estate 2024, che hanno cercato di riempire, con nuove ipotesi di detenzione domiciliare, i tempi necessari alla decisione del tribunale di sorveglianza sulle istanze del condannato. Se ne criticano gli approdi, specie con riguardo agli ultrasettantenni, per i quali la nuova soluzione sembra mostrare più difetti che pregi.| File | Dimensione | Formato | |
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