Nel quadro programmatico all’insegna della riparazione tracciato dal d.lgs. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia), si inserisce il restyling della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis Cp. Nel ridefinirne l’assetto, il succitato decreto ha integrato i parametri valutativi dell’esiguità dell’offesa con la condotta susseguente al reato: si tratta di un’innovazione “ideologica” dell’istituto, che viene ora associato ad un indicatore tradizionalmente espressivo di una mera valenza commisurativa, come peraltro dimostrato – prima dell’entrata in vigore della riforma – da una giurisprudenza incline ad escludere l’innesto di componenti soggettivopersonologiche dallo spettro dell’esimente. Ebbene, il contributo si propone di riflettere sulle ricadute dell’intervento in parola, segnatamente soffermandosi sulla (nuova?) identità semantica e teleologica della condotta susseguente al reato nel prisma della tenuità. L’indagine, da condursi anche alla luce delle prime applicazioni pratiche del novellato art. 131-bis Cp, persegue l’obiettivo ultimo di evidenziare le potenzialità connesse alla valorizzazione delle condotte riparatorie nella rinnovata fisionomia della causa di non punibilità, da collocarsi al centro di un (oramai urgente) programma di riallineamento tanto della pena, quanto della rinuncia alla stessa, alle primarie esigenze di sussidiarietà e risocializzazione.

I DIVERSI VOLTI DELLA RIPARAZIONE NELLA RIFORMA CARTABIA. APPUNTI MINIMI IN ORDINE ALLE INTERSEZIONI TRA POSTFATTO E GIUDIZIO DI TENUITA’ NEL PRISMA DEL NOVELLATO ART. 131-BIS CP

MASIERO A. F.
2025

Abstract

Nel quadro programmatico all’insegna della riparazione tracciato dal d.lgs. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia), si inserisce il restyling della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis Cp. Nel ridefinirne l’assetto, il succitato decreto ha integrato i parametri valutativi dell’esiguità dell’offesa con la condotta susseguente al reato: si tratta di un’innovazione “ideologica” dell’istituto, che viene ora associato ad un indicatore tradizionalmente espressivo di una mera valenza commisurativa, come peraltro dimostrato – prima dell’entrata in vigore della riforma – da una giurisprudenza incline ad escludere l’innesto di componenti soggettivopersonologiche dallo spettro dell’esimente. Ebbene, il contributo si propone di riflettere sulle ricadute dell’intervento in parola, segnatamente soffermandosi sulla (nuova?) identità semantica e teleologica della condotta susseguente al reato nel prisma della tenuità. L’indagine, da condursi anche alla luce delle prime applicazioni pratiche del novellato art. 131-bis Cp, persegue l’obiettivo ultimo di evidenziare le potenzialità connesse alla valorizzazione delle condotte riparatorie nella rinnovata fisionomia della causa di non punibilità, da collocarsi al centro di un (oramai urgente) programma di riallineamento tanto della pena, quanto della rinuncia alla stessa, alle primarie esigenze di sussidiarietà e risocializzazione.
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