Il capitolo descrive il contenuto e le implicazioni della prima e unica definizione legale, generale ed armonizzata, di "alimento" e di "mangime", introdotta per la prima volta nell'ordinamento dell'UE con il reg. CE n. 178/2002. Partendo da una riflessione sulle esigenze che stanno alla base di una nozione giuridica di alimento (e delle difficoltà generate prima di essa da una sostanziale assenza di armonizzazione) è approfondita nelle sue criticità e intersezioni la suddetta definizione legale, anche per i problematici rapporti con le nozioni giuridiche positive di altri tipi di prodotti aventi numerose caratteristiche in comune con gli alimenti, quali in primis gli integratori ma anche i medicinali per uso orale (all'origine di una interessante giurisprudenza della Corte di Lussemburgo. Chiudono il saggio una riflessione critica sulla definizione legale di "mangime" (posta in relazione con quella di alimento) e qualche cenno al concetto - che il legislatore inserisce nell'art. 2 del reg. CE n. 178/2002, ma non definisce in alcun modo - di "residui" (con un tentativo di comprendere il senso e la funzione del concetto di "residuo").
La definizione di alimento e di mangime
P. Borghi
2024
Abstract
Il capitolo descrive il contenuto e le implicazioni della prima e unica definizione legale, generale ed armonizzata, di "alimento" e di "mangime", introdotta per la prima volta nell'ordinamento dell'UE con il reg. CE n. 178/2002. Partendo da una riflessione sulle esigenze che stanno alla base di una nozione giuridica di alimento (e delle difficoltà generate prima di essa da una sostanziale assenza di armonizzazione) è approfondita nelle sue criticità e intersezioni la suddetta definizione legale, anche per i problematici rapporti con le nozioni giuridiche positive di altri tipi di prodotti aventi numerose caratteristiche in comune con gli alimenti, quali in primis gli integratori ma anche i medicinali per uso orale (all'origine di una interessante giurisprudenza della Corte di Lussemburgo. Chiudono il saggio una riflessione critica sulla definizione legale di "mangime" (posta in relazione con quella di alimento) e qualche cenno al concetto - che il legislatore inserisce nell'art. 2 del reg. CE n. 178/2002, ma non definisce in alcun modo - di "residui" (con un tentativo di comprendere il senso e la funzione del concetto di "residuo").| File | Dimensione | Formato | |
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