Il cd. “rischio operativo” ed il suo corretto ed effetivo trasferimento in capo all’operatore economico rappresenta senza alcun dubbio l’elemento caratterizzante, in termini di essenzialità, i rapporti di PPP e delle concessioni in particolare, come certamente evidenziato dal quadro disciplinare previgente in derivazione da quello europeo. La norma in commento non si è limitata a riprendere questa impostazione, su cui si è fondata e si fonda la distinzione tra concessioni e appalti, ma le conferisce una portata generale, riferita non solo alle concessioni di lavori e di servizi, ma anche a tutti i rapporti di “partenariato pubblico privato”. In quest’ottica l’art. 177 del nuovo Codice - con la definizione del “rischio operativo”, con la precisazione delle condizioni per la sua effettiva traslazione e con la stretta correlazione con l’“equilibrio economico-finanziario” del rapporto - rappresenta il punto focale della nuova disciplina in grado di consentire il superamento di ataviche incertezze, quali quelle che hanno soprattutto caratterizzato le figure concessorie non trilaterali in senso proprio, prive di rischi sul lato della domanda (“opere fredde” e “opere tiepide”). La chiarificazione operata dall’art. 177 ruota proprio intorno al concetto di “traslazione del rischio operativo” (rapportato al “valore attuale netto dell’insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario”) legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi e che può riguardare la domanda effettiva del mercato o la messa a disposizione del bene e/o del servizio da parte del concessionario con il “livello qualitativo e quantitativo dedotto in contratto” e che per questo deve essere commisurato alla capacità dell’operazione di generare valore nell’arco di efficacia del contratto e di garantire un’adeguata redditività al capitale investito e di generare flussi di cassa sufficienti al rimborso del finanziamento, fermo retsanto che in “condizioni operative normali”,non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione.
Commento art. 177. Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo
franco pellizzer
2023
Abstract
Il cd. “rischio operativo” ed il suo corretto ed effetivo trasferimento in capo all’operatore economico rappresenta senza alcun dubbio l’elemento caratterizzante, in termini di essenzialità, i rapporti di PPP e delle concessioni in particolare, come certamente evidenziato dal quadro disciplinare previgente in derivazione da quello europeo. La norma in commento non si è limitata a riprendere questa impostazione, su cui si è fondata e si fonda la distinzione tra concessioni e appalti, ma le conferisce una portata generale, riferita non solo alle concessioni di lavori e di servizi, ma anche a tutti i rapporti di “partenariato pubblico privato”. In quest’ottica l’art. 177 del nuovo Codice - con la definizione del “rischio operativo”, con la precisazione delle condizioni per la sua effettiva traslazione e con la stretta correlazione con l’“equilibrio economico-finanziario” del rapporto - rappresenta il punto focale della nuova disciplina in grado di consentire il superamento di ataviche incertezze, quali quelle che hanno soprattutto caratterizzato le figure concessorie non trilaterali in senso proprio, prive di rischi sul lato della domanda (“opere fredde” e “opere tiepide”). La chiarificazione operata dall’art. 177 ruota proprio intorno al concetto di “traslazione del rischio operativo” (rapportato al “valore attuale netto dell’insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario”) legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi e che può riguardare la domanda effettiva del mercato o la messa a disposizione del bene e/o del servizio da parte del concessionario con il “livello qualitativo e quantitativo dedotto in contratto” e che per questo deve essere commisurato alla capacità dell’operazione di generare valore nell’arco di efficacia del contratto e di garantire un’adeguata redditività al capitale investito e di generare flussi di cassa sufficienti al rimborso del finanziamento, fermo retsanto che in “condizioni operative normali”,non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.