Il contributo si propone di dimostrare l'incompatibilità della direttiva DAC6 con i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e con la tradizione costituzionale europea. In particolare, si osserva che la direttiva n. 2018/822/UE nella sua attuale formulazione, imponendo obblighi di disclosure in capo a professionisti (avvocati o dottori commercialisti) per ipotesi di pianificazione fiscale aggressiva, finisce per comprimere il diritto di difesa del contribuente, nonché il dovere di segretezza del professionista. La compressione di tale ultimo dovere è altresì in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché con i principi generali che la Corte di Giustizia ha avuto modo di precisare nella sua giurisprudenza in tema di segreto professionale. Si conclude che la direttiva DAC6 dovrebbe trovare applicazione solamente in quei Paesi (e in quelle circostanze) ove l'attività di consulenza fiscale non sia svolta da soggetti vincolati al segreto professionale.
Segreto professionale e tutela del contribuente nella direttiva DAC6
greggi marco
Primo
2023
Abstract
Il contributo si propone di dimostrare l'incompatibilità della direttiva DAC6 con i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e con la tradizione costituzionale europea. In particolare, si osserva che la direttiva n. 2018/822/UE nella sua attuale formulazione, imponendo obblighi di disclosure in capo a professionisti (avvocati o dottori commercialisti) per ipotesi di pianificazione fiscale aggressiva, finisce per comprimere il diritto di difesa del contribuente, nonché il dovere di segretezza del professionista. La compressione di tale ultimo dovere è altresì in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché con i principi generali che la Corte di Giustizia ha avuto modo di precisare nella sua giurisprudenza in tema di segreto professionale. Si conclude che la direttiva DAC6 dovrebbe trovare applicazione solamente in quei Paesi (e in quelle circostanze) ove l'attività di consulenza fiscale non sia svolta da soggetti vincolati al segreto professionale.File | Dimensione | Formato | |
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