L’opinione prevalente è incline ad estendere gli effetti dell’improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. anche all’accertamento 231, opzione da cui possono derivare effetti dirompenti in relazione, tra l’altro, alle sorti della confisca disposta in primo grado. Nell’ipotesi del superamento dei termini di durata massima del giudizio d’impugnazione la soluzione prescelta al riguardo dal delegato non lascia pienamente soddisfatti, posto innanzitutto che il nuovo art. 578-ter c.p.p. non riesce a superare i dubbi di costituzionalità in relazione al rispetto della presunzione d’innocenza che già affliggono il congegno di cui alla norma immediatamente precedente. Detti dubbi appaiono anzi esaltati nel momento in cui la previsione di nuovo conio si limita piuttosto laconicamente a prescrivere che il giudice del gravame dovrà disporre la confisca nei casi in cui la legge la prevede obbligatoriamente «anche quando non è stata pronunciata condanna», senza alcun riferimento ad un vaglio rispetto alla responsabilità di chi dovrà subire l’ablazione da parte della Corte di appello. L’art. 578-ter comma 3 c.p.p. dispone altresì che, qualora all’epoca della declaratoria di improcedibilità vi siano beni in sequestro, gli atti debbano essere trasmessi all’autorità competente all’esercizio dell’azione di prevenzione patrimoniale mantenendo provvisoriamente gli effetti del vincolo, con il chiaro intento di preservare la funzionalità della cautela reale nelle more del definitivo spossessamento. Quest’ultima soluzione potrebbe però non essere direttamente praticabile nei riguardi della società al di fuori del caso particolare contemplato dall’art. 16 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 159/2011. Si è dunque così trascurato un rilevante problema: se infatti in precedenza la sospensione del termine di prescrizione dell’illecito 231 nelle more del passaggio in giudicato della sentenza prevista dall’art. 22 del Decreto escludeva a monte un proscioglimento “in rito” della società all’esito dell’appello, con l’entrata in vigore dell’art. 344-bis c.p.p. la situazione potrebbe mutare sensibilmente, il che suggerisce di ponderare in maniera più accurata gli effetti dell’improcedibilità de societate sulla confisca ordinata a carico dell’ente.
L’improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. a cavaliere tra procedimento penale e accertamento de societate: le sorti della confisca in sede di impugnazione
Nicolicchia
2023
Abstract
L’opinione prevalente è incline ad estendere gli effetti dell’improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. anche all’accertamento 231, opzione da cui possono derivare effetti dirompenti in relazione, tra l’altro, alle sorti della confisca disposta in primo grado. Nell’ipotesi del superamento dei termini di durata massima del giudizio d’impugnazione la soluzione prescelta al riguardo dal delegato non lascia pienamente soddisfatti, posto innanzitutto che il nuovo art. 578-ter c.p.p. non riesce a superare i dubbi di costituzionalità in relazione al rispetto della presunzione d’innocenza che già affliggono il congegno di cui alla norma immediatamente precedente. Detti dubbi appaiono anzi esaltati nel momento in cui la previsione di nuovo conio si limita piuttosto laconicamente a prescrivere che il giudice del gravame dovrà disporre la confisca nei casi in cui la legge la prevede obbligatoriamente «anche quando non è stata pronunciata condanna», senza alcun riferimento ad un vaglio rispetto alla responsabilità di chi dovrà subire l’ablazione da parte della Corte di appello. L’art. 578-ter comma 3 c.p.p. dispone altresì che, qualora all’epoca della declaratoria di improcedibilità vi siano beni in sequestro, gli atti debbano essere trasmessi all’autorità competente all’esercizio dell’azione di prevenzione patrimoniale mantenendo provvisoriamente gli effetti del vincolo, con il chiaro intento di preservare la funzionalità della cautela reale nelle more del definitivo spossessamento. Quest’ultima soluzione potrebbe però non essere direttamente praticabile nei riguardi della società al di fuori del caso particolare contemplato dall’art. 16 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 159/2011. Si è dunque così trascurato un rilevante problema: se infatti in precedenza la sospensione del termine di prescrizione dell’illecito 231 nelle more del passaggio in giudicato della sentenza prevista dall’art. 22 del Decreto escludeva a monte un proscioglimento “in rito” della società all’esito dell’appello, con l’entrata in vigore dell’art. 344-bis c.p.p. la situazione potrebbe mutare sensibilmente, il che suggerisce di ponderare in maniera più accurata gli effetti dell’improcedibilità de societate sulla confisca ordinata a carico dell’ente.| File | Dimensione | Formato | |
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