Il presente lavoro intende indagare quale sia il ruolo oggi rivestito dalle forme c.d. di protezione “umanitaria” nell’ordinamento giuridico dell’Unione europea. Con tale espressione si fa riferimento a un complesso eterogeneo di forme di protezione, non rientranti nelle forme di protezione armonizzate in virtù del diritto dell’Unione, concesse o riconosciute dagli Stati membri in virtù del diritto nazionale o in attuazione del diritto internazionale. Dette forme di protezione, pur non essendo disciplinate dal diritto dell’Unione, sono espressamente contemplate da quest’ultimo. Invero, la direttiva c.d. qualifiche e la direttiva c.d. rimpatri, pur non offrendo una definizione dei motivi umanitari che possono giustificare il riconoscimento di un titolo di soggiorno e del relativo status, riconoscono in capo agli Stati la facoltà di adottare forme di protezione ulteriori, a patto che queste ultime risultino “compatibili” con il diritto dell’Unione. Con ciò esse intendono garantire due distinti obiettivi: consentire il mantenimento delle tradizioni costituzionali degli Stati membri, laddove prevedono standard di tutela dei diritti distinti e più elevanti e assicurare gli obiettivi perseguiti dall’Unione, tendenti ad aumentare la convergenza nelle decisioni da parte degli Stati membri, al fine di limitare i movimenti secondari dei richiedenti asilo e incrementare la fiducia tra Stati. Il ruolo di queste forme di protezione/permessi nazionali ricondotti al concetto di protezione “umanitaria”, potrebbe dunque essere quello di contribuire a “chiudere il cerchio”, assicurando la copertura di tutte le situazioni relative a individui ritenuti inespellibili, contribuendo peraltro anche a diminuire la presenza di soggetti irregolari sul territorio dell’Unione.
La protezione complementare nello spazio giuridico europeo
CUTTITTA, Chiara
2022
Abstract
Il presente lavoro intende indagare quale sia il ruolo oggi rivestito dalle forme c.d. di protezione “umanitaria” nell’ordinamento giuridico dell’Unione europea. Con tale espressione si fa riferimento a un complesso eterogeneo di forme di protezione, non rientranti nelle forme di protezione armonizzate in virtù del diritto dell’Unione, concesse o riconosciute dagli Stati membri in virtù del diritto nazionale o in attuazione del diritto internazionale. Dette forme di protezione, pur non essendo disciplinate dal diritto dell’Unione, sono espressamente contemplate da quest’ultimo. Invero, la direttiva c.d. qualifiche e la direttiva c.d. rimpatri, pur non offrendo una definizione dei motivi umanitari che possono giustificare il riconoscimento di un titolo di soggiorno e del relativo status, riconoscono in capo agli Stati la facoltà di adottare forme di protezione ulteriori, a patto che queste ultime risultino “compatibili” con il diritto dell’Unione. Con ciò esse intendono garantire due distinti obiettivi: consentire il mantenimento delle tradizioni costituzionali degli Stati membri, laddove prevedono standard di tutela dei diritti distinti e più elevanti e assicurare gli obiettivi perseguiti dall’Unione, tendenti ad aumentare la convergenza nelle decisioni da parte degli Stati membri, al fine di limitare i movimenti secondari dei richiedenti asilo e incrementare la fiducia tra Stati. Il ruolo di queste forme di protezione/permessi nazionali ricondotti al concetto di protezione “umanitaria”, potrebbe dunque essere quello di contribuire a “chiudere il cerchio”, assicurando la copertura di tutte le situazioni relative a individui ritenuti inespellibili, contribuendo peraltro anche a diminuire la presenza di soggetti irregolari sul territorio dell’Unione.File | Dimensione | Formato | |
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