Il lavoro esamina le specificità disciplinari per il caso in cui il contratto di rete venga concluso solo od anche da imprese agricole: ad es., col d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 221/2012, all’art. 36, comma 5, si dispone che il contratto di rete nel «settore agricolo», anche ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater dell’art. 3, d.l. 5/2009, possa essere sottoscritto con scrittura privata non autenticata, purché le imprese stipulanti siano “assistite” da parte di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, le quali devono, in particolare, partecipare alla redazione finale dell’accordo. Inoltre, con l’art. 45, comma 3, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge n. 134 del 2012, il legislatore ha stabilito che al contratto di rete di cui all’art. 3, comma 4-ter, d.l. n. 5/2009, «non si applicano le disposizioni della legge 3 maggio 1982, n. 203», ossia della vigente legge in materia di contratti agrari con concessione di fondo rustico, caratterizzata dalla sua inderogabilità (con l’eccezione del ricorso agli accordi derogatori, da concludersi con l’assistenza dei sindacati agricoli maggiormente rappresentativi). Sono poi previste agevolazioni specifiche in ambito giuslavoristico per le reti in cui le imprese agricole rappresentino almeno il 50 per cento delle imprese aderenti. Viene, infine, esaminato il profilo del coordinamento con la speciale normativa antitrust prevista per il settore agricolo.
I contratti di rete
Luigi Russo
2021
Abstract
Il lavoro esamina le specificità disciplinari per il caso in cui il contratto di rete venga concluso solo od anche da imprese agricole: ad es., col d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 221/2012, all’art. 36, comma 5, si dispone che il contratto di rete nel «settore agricolo», anche ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater dell’art. 3, d.l. 5/2009, possa essere sottoscritto con scrittura privata non autenticata, purché le imprese stipulanti siano “assistite” da parte di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, le quali devono, in particolare, partecipare alla redazione finale dell’accordo. Inoltre, con l’art. 45, comma 3, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge n. 134 del 2012, il legislatore ha stabilito che al contratto di rete di cui all’art. 3, comma 4-ter, d.l. n. 5/2009, «non si applicano le disposizioni della legge 3 maggio 1982, n. 203», ossia della vigente legge in materia di contratti agrari con concessione di fondo rustico, caratterizzata dalla sua inderogabilità (con l’eccezione del ricorso agli accordi derogatori, da concludersi con l’assistenza dei sindacati agricoli maggiormente rappresentativi). Sono poi previste agevolazioni specifiche in ambito giuslavoristico per le reti in cui le imprese agricole rappresentino almeno il 50 per cento delle imprese aderenti. Viene, infine, esaminato il profilo del coordinamento con la speciale normativa antitrust prevista per il settore agricolo.File | Dimensione | Formato | |
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