L’art. 27 Cost. implica il ruolo centrale della giurisdizione, a sua volta scaturente dalla configurazione dei rapporti fra legge e giudice delineata dall'art. 13 comma 2 Cost. In forza di questa struttura portante, quando prende provvedimenti sulla libertà il giudice non può distaccarsi dai «casi e modi» previsti dalla legge, ma la legge non può a sua volta sostituirsi al giudice e decidere in sua vece prevedendo, come nel caso oggetto di scrutinio costituzionale, che il silenzio del condannato sia segno inconfutabile di persistente affiliazione a un sodalizio criminoso e negando in radice vagli concreti sulla scelta di non rendere dichiarazioni etero-accusatorie.
Il rapporto incrinato tra legge e giudice nelle presunzioni assolute in materia di libertà
Stefania Carnevale
2020
Abstract
L’art. 27 Cost. implica il ruolo centrale della giurisdizione, a sua volta scaturente dalla configurazione dei rapporti fra legge e giudice delineata dall'art. 13 comma 2 Cost. In forza di questa struttura portante, quando prende provvedimenti sulla libertà il giudice non può distaccarsi dai «casi e modi» previsti dalla legge, ma la legge non può a sua volta sostituirsi al giudice e decidere in sua vece prevedendo, come nel caso oggetto di scrutinio costituzionale, che il silenzio del condannato sia segno inconfutabile di persistente affiliazione a un sodalizio criminoso e negando in radice vagli concreti sulla scelta di non rendere dichiarazioni etero-accusatorie.File | Dimensione | Formato | |
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