La qualita` degli alimenti e`un concetto difficile da “catturare” in termini giuridici, privo di definizione e di sostanza giuridica: e` un valore comunemente considerato positivo ed apprezzato sul mercato, in quanto esprime la corrispondenza fra un alimento e le aspettative e i gusti di chi lo cerca o lo acquista. Nel mondo anglosassone, “quality” e` quasi sempre sinonimo di “safety”. A sua volta, “safety” non coincide in toto con il concetto di “qualita` igienica”, poiche´ vi sono alimenti sicuri, ma non “di qualita`” sul piano igienico. Per la mentalita` giuridica continentale invece (ma anche come dato sociologico) la qualita` e` concetto multiforme, e ciascun suo aspetto puo` essere oggetto di sistemi di controllo: la qualita` organolettica e` forse quella meno controllabile, perche´piu` legata a criteri di difficile oggettivazione, ma esistono la cosiddetta qualita` chimico-nutrizionale-salutistica (fondata su parametri e spesso comunicata al consumatore), la qualita` “culturale”, la qualita` “etica”, ecc., normalmente usate come veicolo di marketing, che richiedono pertanto anch’esse un controllo ufficiale. La corretta operativita` del mercato non puo` prescindere da un meccanismo di controlli sulle varie “qualita`” che funzioni con altrettanta efficienza di quelli sulla salubrita`. In Italia, lo schema delle competenze in tema di controlli e di irrogazione delle sanzioni (due funzioni che, nel nostro diritto amministrativo sono distinte) e` tutt’altro che chiaro: non vi sono, sostanzialmente, criteri di ripartizione lineari. Si e` optato per stabilire di volta in volta le competenze nei vari atti legislativi che, storicamente, hanno istituito i diversi Enti o uffici controllori, o che ne hanno modificato la “fisionomia”, o ne hanno modificato o riformulato i compiti e le funzioni. Il risultato e`la sommatoria di atti normativi adottati in tempi diversi, da un legislatore che spesso non tiene conto dell’assetto gia` esistente, col quale non si preoccupa di coordinarsi. I difetti del sistema sono stati aggravati da alcuni recenti interventi del legislatore nazionale sulle sanzioni, i quali hanno inciso sulle competenze di irrogazione (momento terminale della funzione di controllo ufficiale) senza approfittare dell’occasione per rimettere ordine alla materia. Tutto questo si riverbera, oltre che in un quadro normativo a dir poco caotico – o certamente privo di qualsiasi sistematicita` – anche in alcuni profili di dubbia compatibilita`con i principi armonizzanti del controllo ufficiale sugli alimenti nell’Unione europea. Tale problema, gia`evidente nel preesistente assetto della disciplina comunitaria, appare ulteriormente acuito nel nuovo quadro generato dal reg. (UE) n. 2017/625, il quale esprime ancor piu` chiaramente che in passato la necessita` di “un coordinamento efficiente ed efficace tra tutte le autorita` coinvolte e la coerenza e l’efficacia dei controlli ufficiali o delle altre attivita` ufficiali in tutto il suo territorio”. Le scelte legislative nazionali appaiono andare in direzione nettamente diversa rispetto a questo principio ordinatore.
Qualità alimentare e controlli
Paolo Borghi
2019
Abstract
La qualita` degli alimenti e`un concetto difficile da “catturare” in termini giuridici, privo di definizione e di sostanza giuridica: e` un valore comunemente considerato positivo ed apprezzato sul mercato, in quanto esprime la corrispondenza fra un alimento e le aspettative e i gusti di chi lo cerca o lo acquista. Nel mondo anglosassone, “quality” e` quasi sempre sinonimo di “safety”. A sua volta, “safety” non coincide in toto con il concetto di “qualita` igienica”, poiche´ vi sono alimenti sicuri, ma non “di qualita`” sul piano igienico. Per la mentalita` giuridica continentale invece (ma anche come dato sociologico) la qualita` e` concetto multiforme, e ciascun suo aspetto puo` essere oggetto di sistemi di controllo: la qualita` organolettica e` forse quella meno controllabile, perche´piu` legata a criteri di difficile oggettivazione, ma esistono la cosiddetta qualita` chimico-nutrizionale-salutistica (fondata su parametri e spesso comunicata al consumatore), la qualita` “culturale”, la qualita` “etica”, ecc., normalmente usate come veicolo di marketing, che richiedono pertanto anch’esse un controllo ufficiale. La corretta operativita` del mercato non puo` prescindere da un meccanismo di controlli sulle varie “qualita`” che funzioni con altrettanta efficienza di quelli sulla salubrita`. In Italia, lo schema delle competenze in tema di controlli e di irrogazione delle sanzioni (due funzioni che, nel nostro diritto amministrativo sono distinte) e` tutt’altro che chiaro: non vi sono, sostanzialmente, criteri di ripartizione lineari. Si e` optato per stabilire di volta in volta le competenze nei vari atti legislativi che, storicamente, hanno istituito i diversi Enti o uffici controllori, o che ne hanno modificato la “fisionomia”, o ne hanno modificato o riformulato i compiti e le funzioni. Il risultato e`la sommatoria di atti normativi adottati in tempi diversi, da un legislatore che spesso non tiene conto dell’assetto gia` esistente, col quale non si preoccupa di coordinarsi. I difetti del sistema sono stati aggravati da alcuni recenti interventi del legislatore nazionale sulle sanzioni, i quali hanno inciso sulle competenze di irrogazione (momento terminale della funzione di controllo ufficiale) senza approfittare dell’occasione per rimettere ordine alla materia. Tutto questo si riverbera, oltre che in un quadro normativo a dir poco caotico – o certamente privo di qualsiasi sistematicita` – anche in alcuni profili di dubbia compatibilita`con i principi armonizzanti del controllo ufficiale sugli alimenti nell’Unione europea. Tale problema, gia`evidente nel preesistente assetto della disciplina comunitaria, appare ulteriormente acuito nel nuovo quadro generato dal reg. (UE) n. 2017/625, il quale esprime ancor piu` chiaramente che in passato la necessita` di “un coordinamento efficiente ed efficace tra tutte le autorita` coinvolte e la coerenza e l’efficacia dei controlli ufficiali o delle altre attivita` ufficiali in tutto il suo territorio”. Le scelte legislative nazionali appaiono andare in direzione nettamente diversa rispetto a questo principio ordinatore.File | Dimensione | Formato | |
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