1. Introduzione. – 2. Critiche a 360 gradi. – 2.1. La (deludente?) tipizzazione del delitto di tortura quale reato comune (art. 613-bis comma 1). – 2.2. Il nodo gordiano della natura giuridica della “tortura di Stato” (art. 613-bis comma 2). – 2.3. L’inafferrabile tipicità della condotta. – 2.4. Le ambiguità lessicali nella descrizione dell’evento. – 2.5. Nemmeno il dolo (generico) viene risparmiato. – 2.6. Miscellanea sulla disciplina punitiva. – 3. Il nuovo art. 613-bis del codice penale italiano: l’opinione del Professor Pinto de Albuquerque.
Il nuovo delitto di tortura. Tutto sommato, un passo avanti
Grandi C.
2019
Abstract
1. Introduzione. – 2. Critiche a 360 gradi. – 2.1. La (deludente?) tipizzazione del delitto di tortura quale reato comune (art. 613-bis comma 1). – 2.2. Il nodo gordiano della natura giuridica della “tortura di Stato” (art. 613-bis comma 2). – 2.3. L’inafferrabile tipicità della condotta. – 2.4. Le ambiguità lessicali nella descrizione dell’evento. – 2.5. Nemmeno il dolo (generico) viene risparmiato. – 2.6. Miscellanea sulla disciplina punitiva. – 3. Il nuovo art. 613-bis del codice penale italiano: l’opinione del Professor Pinto de Albuquerque.File in questo prodotto:
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