L’istituto del maso chiuso è soggetto ad una legge della Provincia autonoma di Bolzano in forza della specifica competenza sul punto attribuita alla Provincia dal rispettivo Statuto, avente rango di legge costituzionale. La relativa disciplina ha manifestato, sin dalla sua introduzione, risalente ai primi anni ’50 (legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1), una serie di criticità quanto alle sue interrelazioni con i principi della Costituzione repubblicana. Non può sottacersi, peraltro, che il maso chiuso non ha certo preso vita con la ricordata legge n. 1 del 1954: quest’ultima, semplicemente, ha inteso reintrodurre nella Provincia le norme sull’istituto, il quale era vigente da secoli nella regione del Tirolo e, da ultimo, risultava disciplinato dalla legge provinciale (del Tirolo) 12 giugno 1900, che venne tuttavia meno a seguito dell’adozione del R.D. 4 novembre 1928, n. 2325, che estese – a far tempo dal 31 luglio 1929 - anche alla provincia di Bolzano le norme dell’ordinamento giuridico italiano, con caducazione della legge tirolese del 1900. Scopo del lavoro è, così, quello di ripercorrere le varie decisioni della Corte costituzionale in ordine alle questioni di legittimità sorte in ordine alla disciplina del maso chiuso, per giungere, infine, all’analisi della sentenza 14 luglio 2017, n. 193, con cui il Giudice delle leggi, a distanza di circa sessant’anni dal suo primo intervento sul punto, ha dichiarato l’incostituzionalità delle norme provinciali che privilegiavano, nella successione mortis causa nella proprietà del maso, i maschi rispetto alle femmine tra i chiamati alla successione nel medesimo grado. Pur rilevando lo scarso impatto applicativo della sentenza, avente ad oggetto una disposizione legislativa già abrogata spontaneamente dalla Provincia essa assume, ciò non di meno, una notevole rilevanza “politica” e giuridica, evidenziando un diverso approccio, rispetto a quello iniziale, risalente agli anni ’50, che la stessa Corte costituzionale ebbe nei confronti dell’istituto e della disciplina del maso allorché quest’ultima interferisca con principi generali dell’ordinamento, come quello di uguaglianza in tutte le sue declinazioni, di cui all’art. 3 Cost.

Il maso chiuso quale paradigma dei rapporti tra Costituzione e agricoltura

Luigi Russo
2018

Abstract

L’istituto del maso chiuso è soggetto ad una legge della Provincia autonoma di Bolzano in forza della specifica competenza sul punto attribuita alla Provincia dal rispettivo Statuto, avente rango di legge costituzionale. La relativa disciplina ha manifestato, sin dalla sua introduzione, risalente ai primi anni ’50 (legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1), una serie di criticità quanto alle sue interrelazioni con i principi della Costituzione repubblicana. Non può sottacersi, peraltro, che il maso chiuso non ha certo preso vita con la ricordata legge n. 1 del 1954: quest’ultima, semplicemente, ha inteso reintrodurre nella Provincia le norme sull’istituto, il quale era vigente da secoli nella regione del Tirolo e, da ultimo, risultava disciplinato dalla legge provinciale (del Tirolo) 12 giugno 1900, che venne tuttavia meno a seguito dell’adozione del R.D. 4 novembre 1928, n. 2325, che estese – a far tempo dal 31 luglio 1929 - anche alla provincia di Bolzano le norme dell’ordinamento giuridico italiano, con caducazione della legge tirolese del 1900. Scopo del lavoro è, così, quello di ripercorrere le varie decisioni della Corte costituzionale in ordine alle questioni di legittimità sorte in ordine alla disciplina del maso chiuso, per giungere, infine, all’analisi della sentenza 14 luglio 2017, n. 193, con cui il Giudice delle leggi, a distanza di circa sessant’anni dal suo primo intervento sul punto, ha dichiarato l’incostituzionalità delle norme provinciali che privilegiavano, nella successione mortis causa nella proprietà del maso, i maschi rispetto alle femmine tra i chiamati alla successione nel medesimo grado. Pur rilevando lo scarso impatto applicativo della sentenza, avente ad oggetto una disposizione legislativa già abrogata spontaneamente dalla Provincia essa assume, ciò non di meno, una notevole rilevanza “politica” e giuridica, evidenziando un diverso approccio, rispetto a quello iniziale, risalente agli anni ’50, che la stessa Corte costituzionale ebbe nei confronti dell’istituto e della disciplina del maso allorché quest’ultima interferisca con principi generali dell’ordinamento, come quello di uguaglianza in tutte le sue declinazioni, di cui all’art. 3 Cost.
2018
978-883339-1694
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