In linea con un primo programma, qualificabile come “forte” o “rifondativo”, taluni esperimenti neuroscientifici sarebbero in grado di fornire la dimostrazione empirica dell’inesistenza del libero arbitrio e di ogni possibilità di affrancamento della volontà umana dalle leggi causali della fisica; e i relativi risultati sarebbero suscettibili di immediata trasposizione sul piano giuridico. Secondo questa impostazione, il contributo chiarificatore offerto dalle indagini neuroscientifiche avrebbe già squarciato il velo sulla fallacia dei postulati della responsabilità penale e non lascerebbe alcuna alternativa plausibile rispetto ad una rifondazione complessiva del diritto criminale. In altre parole, preso atto che il giudizio di responsabilità fondato sulla colpevolezza per il fatto concreto – intesa vuoi come possibilità di agire diversamente, vuoi come capacità di essere motivabili mediante la norma – non è scientificamente sostenibile in un mondo governato dal principio causale-deterministico, occorrerebbe semplicemente accantonarlo, così come la pena tradizionalmente intesa, la quale andrebbe integralmente sostituita con misure di sicurezza finalizzate alla correzione, o in subordine alla neutralizzazione. Si tratta pertanto di una prospettiva integralmente de jure condendo. Viceversa, in linea con un secondo e diverso programma neuroscientifico, definito “debole” o “moderato”, la questione dei rapporti tra libero arbitrio e responsabilità penale in realtà esulerebbe dall’ambito dell’indagine delle neuroscienze; o quanto meno, in linea con un’impostazione parzialmente differente, ma precorritrice delle stesse conclusioni, le neuroscienze non sarebbero (ancora) state in grado di fornire la risposta definitiva in ordine all’esistenza o meno del libero arbitrio 14. Pertanto, il contributo di tali discipline scientifiche sul piano giuspenalistico dovrebbe piuttosto concentrarsi sulla soluzione di problemi concreti e circoscritti, connessi all’accertamento di determinati stati mentali, la cui esistenza e le cui qualità possono incidere a vario titolo sull’applicazione degli istituti vigenti del diritto criminale, sostanziale e processuale. In altre parole, una prospettiva essenzialmente de iure condito.
Neuroscienze e responsabilità penale. Nuove soluzioni per problemi antichi?
GRANDI, Ciro
2016
Abstract
In linea con un primo programma, qualificabile come “forte” o “rifondativo”, taluni esperimenti neuroscientifici sarebbero in grado di fornire la dimostrazione empirica dell’inesistenza del libero arbitrio e di ogni possibilità di affrancamento della volontà umana dalle leggi causali della fisica; e i relativi risultati sarebbero suscettibili di immediata trasposizione sul piano giuridico. Secondo questa impostazione, il contributo chiarificatore offerto dalle indagini neuroscientifiche avrebbe già squarciato il velo sulla fallacia dei postulati della responsabilità penale e non lascerebbe alcuna alternativa plausibile rispetto ad una rifondazione complessiva del diritto criminale. In altre parole, preso atto che il giudizio di responsabilità fondato sulla colpevolezza per il fatto concreto – intesa vuoi come possibilità di agire diversamente, vuoi come capacità di essere motivabili mediante la norma – non è scientificamente sostenibile in un mondo governato dal principio causale-deterministico, occorrerebbe semplicemente accantonarlo, così come la pena tradizionalmente intesa, la quale andrebbe integralmente sostituita con misure di sicurezza finalizzate alla correzione, o in subordine alla neutralizzazione. Si tratta pertanto di una prospettiva integralmente de jure condendo. Viceversa, in linea con un secondo e diverso programma neuroscientifico, definito “debole” o “moderato”, la questione dei rapporti tra libero arbitrio e responsabilità penale in realtà esulerebbe dall’ambito dell’indagine delle neuroscienze; o quanto meno, in linea con un’impostazione parzialmente differente, ma precorritrice delle stesse conclusioni, le neuroscienze non sarebbero (ancora) state in grado di fornire la risposta definitiva in ordine all’esistenza o meno del libero arbitrio 14. Pertanto, il contributo di tali discipline scientifiche sul piano giuspenalistico dovrebbe piuttosto concentrarsi sulla soluzione di problemi concreti e circoscritti, connessi all’accertamento di determinati stati mentali, la cui esistenza e le cui qualità possono incidere a vario titolo sull’applicazione degli istituti vigenti del diritto criminale, sostanziale e processuale. In altre parole, una prospettiva essenzialmente de iure condito.File | Dimensione | Formato | |
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