ABSTRACT La crisi economica induce tutti i paesi europei a ripensare l’assetto dei poteri pubblici, specialmente dei livelli di governo decentrati e autonomi. L’idea di fondo è che, per ridurre la spesa, sia necessario ridurre l’autonomia. Spesso, però, da questa diffusa volontà di riforma scaturiscono solo misure estemporanee che sollevano dubbi costituzionali e non garantiscono un reale risparmio di spesa. Il problema più evidente nel disegno di riordino avviato nel nostro ordinamento è rappresentato dal metodo. All’intenso uso della decretazione d’urgenza da parte del Governo ha fatto seguito una reazione della Corte costituzionale, che, nel 2013, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che prevedevano lo svuotamento delle funzioni e il riordino delle Province. Il punto è capire se il riordino territoriale, senz’altro opportuno, possa comprendere anche la soppressione delle Province mediante legge ordinaria della Repubblica, ovvero se questa soluzione richieda necessariamente una modifica costituzionale; e, in subordine, se la presenza di un livello provinciale in Costituzione richieda una legittimazione popolare diretta delle Province. La Corte non ritiene necessario il procedimento rinforzato di revisione costituzionale per intervenire sull’ordinamento locale, ma al contempo afferma che non può utilizzarsi la decretazione d’urgenza come strumento generalizzato di riforma. La Corte non tocca invece il problema dell’elettività diretta degli organi provinciali, lasciando aperti tutti i dubbi sul punto.
Il sistema locale nella transizione costituzionale
GARDINI, Gianluca
2014
Abstract
ABSTRACT La crisi economica induce tutti i paesi europei a ripensare l’assetto dei poteri pubblici, specialmente dei livelli di governo decentrati e autonomi. L’idea di fondo è che, per ridurre la spesa, sia necessario ridurre l’autonomia. Spesso, però, da questa diffusa volontà di riforma scaturiscono solo misure estemporanee che sollevano dubbi costituzionali e non garantiscono un reale risparmio di spesa. Il problema più evidente nel disegno di riordino avviato nel nostro ordinamento è rappresentato dal metodo. All’intenso uso della decretazione d’urgenza da parte del Governo ha fatto seguito una reazione della Corte costituzionale, che, nel 2013, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che prevedevano lo svuotamento delle funzioni e il riordino delle Province. Il punto è capire se il riordino territoriale, senz’altro opportuno, possa comprendere anche la soppressione delle Province mediante legge ordinaria della Repubblica, ovvero se questa soluzione richieda necessariamente una modifica costituzionale; e, in subordine, se la presenza di un livello provinciale in Costituzione richieda una legittimazione popolare diretta delle Province. La Corte non ritiene necessario il procedimento rinforzato di revisione costituzionale per intervenire sull’ordinamento locale, ma al contempo afferma che non può utilizzarsi la decretazione d’urgenza come strumento generalizzato di riforma. La Corte non tocca invece il problema dell’elettività diretta degli organi provinciali, lasciando aperti tutti i dubbi sul punto.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.