Dapprima fu il diritto agrario a costituire, nella neonata Comunità economica europea, la fucina entro la quale si elaborarono alcune soluzioni istituzionali nuove, e alcuni principi del diritto della futura Unione europea. Poi è stato il diritto agroambientale, infine quello alimentare, entrambi nati, nell'ordinamento UE, dalla matrice del diritto agrario europeo. Il giurista che si occupa di queste materie ha, pertanto, un compito peculiare, e un dovere preliminare: il compito è la capacità di verificare sul difficile campo dell'economia l'impatto delle norme giuridiche; il dovere preliminare è quello di affrontare quello studio con una solida base di conoscenze tecniche del settore economico di cui si occupa. Questa peculiare competenza del giurista economico – di saper compiere costantemente valutazioni di impatto delle normative che regolano i settori di cui si occupa – deve esercitarsi sia sull’assetto esistente che su quello futuro: egli deve essere, nel contempo, coscienza critica e strumento. In quanto coscienza critica della legislazione, deve saperne evidenziare inadeguatezze e inefficienze, punti critici, necessità di intervento, ma anche di non-intervento (il cambiamento è spesso utile, e talvolta persino necessario; ma troppo spesso si dimentica che alcune volte occorre non cambiare affatto: il giurista in tali casi deve rendersene conto, ed evitare interventi peggiorativi); in quanto strumento, egli deve essere coscienza critica del policy maker, essere utile per orientare (o ri-orientare) le normative future. In più, il giurista dell’economia deve confrontarsi con un fenomeno capace di rendergli la vita ancor più complicata, nato negli ultimi decenni e recentemente divenuto predominante: il policentrismo delle fonti. Anche a questo, tuttavia, lo studioso del diritto agrario è avvezzo; anzi, egli potrebbe considerarsi vera e propria “punta avanzata” del diritto dell’economia, proprio perché il settore agrario e alimentare è, fra tutti, quello che più ha sperimentato negli ultimi decenni la sovrapposizione di livelli di normazione. Da molti anni egli è ormai rassegnato a trattare un sistema di fonti non soltanto “multilivello”, ma a dir poco magmatico.

Il diritto agrario e alimentare come laboratorio del diritto dell'economia: il ruolo del giurista

BORGHI, Paolo
2013

Abstract

Dapprima fu il diritto agrario a costituire, nella neonata Comunità economica europea, la fucina entro la quale si elaborarono alcune soluzioni istituzionali nuove, e alcuni principi del diritto della futura Unione europea. Poi è stato il diritto agroambientale, infine quello alimentare, entrambi nati, nell'ordinamento UE, dalla matrice del diritto agrario europeo. Il giurista che si occupa di queste materie ha, pertanto, un compito peculiare, e un dovere preliminare: il compito è la capacità di verificare sul difficile campo dell'economia l'impatto delle norme giuridiche; il dovere preliminare è quello di affrontare quello studio con una solida base di conoscenze tecniche del settore economico di cui si occupa. Questa peculiare competenza del giurista economico – di saper compiere costantemente valutazioni di impatto delle normative che regolano i settori di cui si occupa – deve esercitarsi sia sull’assetto esistente che su quello futuro: egli deve essere, nel contempo, coscienza critica e strumento. In quanto coscienza critica della legislazione, deve saperne evidenziare inadeguatezze e inefficienze, punti critici, necessità di intervento, ma anche di non-intervento (il cambiamento è spesso utile, e talvolta persino necessario; ma troppo spesso si dimentica che alcune volte occorre non cambiare affatto: il giurista in tali casi deve rendersene conto, ed evitare interventi peggiorativi); in quanto strumento, egli deve essere coscienza critica del policy maker, essere utile per orientare (o ri-orientare) le normative future. In più, il giurista dell’economia deve confrontarsi con un fenomeno capace di rendergli la vita ancor più complicata, nato negli ultimi decenni e recentemente divenuto predominante: il policentrismo delle fonti. Anche a questo, tuttavia, lo studioso del diritto agrario è avvezzo; anzi, egli potrebbe considerarsi vera e propria “punta avanzata” del diritto dell’economia, proprio perché il settore agrario e alimentare è, fra tutti, quello che più ha sperimentato negli ultimi decenni la sovrapposizione di livelli di normazione. Da molti anni egli è ormai rassegnato a trattare un sistema di fonti non soltanto “multilivello”, ma a dir poco magmatico.
2013
8814181535
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