La diretta rilevanza fiscale dei criteri IAS riguarda le questioni di qualificazione, classificazione e imputazione temporale. In questi ambiti le regole fiscali dovranno cedere il passo ai dati di bilancio secondo corretti principi contabili, senza poter determinare “variazioni” in dichiarazione dei redditi. Il regolamento attuativo ha limitato la rilevanza fiscale dei criteri IAS di imputazione a periodo alla sola “competenza esterna”. Risultano così superati per i soggetti IAS gli specifici momenti di competenza fiscale delle operazioni con i terzi (stipula dell’atto, consegna o spedizione del bene, ultimazione del servizio, etc.) ed i requisiti di certezza ed oggettiva determinabilità per la deduzione dei costi o la tassazione dei proventi. Restano invece fuori dal rinvio agli IAS le valutazioni patrimoniali (“competenza interna”) e quindi l’autonomia delle regole fiscali continua a prevalere per ammortamenti, accantonamenti, rimanenze, e via enumerando. Sul piano concettuale (e anche sul piano degli spazi che sembrava lasciare aperti la dizione “imputazione temporale” dell’art. 83 T.U.I.R.) le divergenze tra criteri contabili e fiscali si sarebbero potute eliminare anche per molte poste di bilancio “valutative”, perché caratterizzate solo da brevi sfasamenti temporali, dopo i quali le differenze si riassorbono. Il timore di eccessivi margini per pianificazioni fiscali non appare ragione sufficiente nè convincente. La rilevanza, anche fiscale, delle valutazioni fatte sul punto ai fini civilistici dalle società quotate in borsa, dalle banche o dalle assicurazioni tenute ad applicare gli IAS non appare in questa prospettiva “pericolosa” per il Fisco. Sono poi escluse dalla deroga, per cui le risultanze del bilancio andranno comunque “aggiustate” ai fini fiscali, le disposizioni che riguardano aspetti di inerenza (autovetture, spese di rappresentanza, spese di viaggio, di telefonia mobile, o temi tipicamente fiscali come la deduzione di imposte) e, fra le altre, le disposizioni che esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti reddituali positive, comunque denominate (qui il pensiero corre, in particolare, alla participation exemption). Si tratta di questioni per le quali fare affidamento sulle regole contabili anche ai fini fiscali avrebbe voluto dire ignorare le peculiarità che il diritto tributario. Gli sfasamenti tra valori civili e fiscali possono essere quindi ridotti sensibilmente, come si cerca di fare con le disposizioni di recente introduzione, ma non eliminati completamente, anche se molto di più si sarebbe potuto fare per poste “valutative” come ammortamenti o accantonamenti, alle quali la deroga ai criteri fiscali non è stata per ora estesa. La qualificazione in bilancio, la classificazione e l’imputazione a periodo restano comunque ampie aree di rilevanza fiscale degli IAS.
Cap. 2, I criteri di imputazione, classificazione e qualificazione (art. 83 Tuir)
CROVATO, Francesco
2009
Abstract
La diretta rilevanza fiscale dei criteri IAS riguarda le questioni di qualificazione, classificazione e imputazione temporale. In questi ambiti le regole fiscali dovranno cedere il passo ai dati di bilancio secondo corretti principi contabili, senza poter determinare “variazioni” in dichiarazione dei redditi. Il regolamento attuativo ha limitato la rilevanza fiscale dei criteri IAS di imputazione a periodo alla sola “competenza esterna”. Risultano così superati per i soggetti IAS gli specifici momenti di competenza fiscale delle operazioni con i terzi (stipula dell’atto, consegna o spedizione del bene, ultimazione del servizio, etc.) ed i requisiti di certezza ed oggettiva determinabilità per la deduzione dei costi o la tassazione dei proventi. Restano invece fuori dal rinvio agli IAS le valutazioni patrimoniali (“competenza interna”) e quindi l’autonomia delle regole fiscali continua a prevalere per ammortamenti, accantonamenti, rimanenze, e via enumerando. Sul piano concettuale (e anche sul piano degli spazi che sembrava lasciare aperti la dizione “imputazione temporale” dell’art. 83 T.U.I.R.) le divergenze tra criteri contabili e fiscali si sarebbero potute eliminare anche per molte poste di bilancio “valutative”, perché caratterizzate solo da brevi sfasamenti temporali, dopo i quali le differenze si riassorbono. Il timore di eccessivi margini per pianificazioni fiscali non appare ragione sufficiente nè convincente. La rilevanza, anche fiscale, delle valutazioni fatte sul punto ai fini civilistici dalle società quotate in borsa, dalle banche o dalle assicurazioni tenute ad applicare gli IAS non appare in questa prospettiva “pericolosa” per il Fisco. Sono poi escluse dalla deroga, per cui le risultanze del bilancio andranno comunque “aggiustate” ai fini fiscali, le disposizioni che riguardano aspetti di inerenza (autovetture, spese di rappresentanza, spese di viaggio, di telefonia mobile, o temi tipicamente fiscali come la deduzione di imposte) e, fra le altre, le disposizioni che esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti reddituali positive, comunque denominate (qui il pensiero corre, in particolare, alla participation exemption). Si tratta di questioni per le quali fare affidamento sulle regole contabili anche ai fini fiscali avrebbe voluto dire ignorare le peculiarità che il diritto tributario. Gli sfasamenti tra valori civili e fiscali possono essere quindi ridotti sensibilmente, come si cerca di fare con le disposizioni di recente introduzione, ma non eliminati completamente, anche se molto di più si sarebbe potuto fare per poste “valutative” come ammortamenti o accantonamenti, alle quali la deroga ai criteri fiscali non è stata per ora estesa. La qualificazione in bilancio, la classificazione e l’imputazione a periodo restano comunque ampie aree di rilevanza fiscale degli IAS.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.